Statuto - Titolo III
LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 33
Funzioni Camerali
1. La Camera di Commercio esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti
e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le
funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese
che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla
Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni
delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Toscana.
3. La Camera di Commercio, direttamente o mediante le aziende speciali, esercita le
funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali,
sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati - anche
individuali - comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione
allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.
4. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di
economicità ed efficienza. A tal fine opera in collaborazione con le altre Camere di
Commercio e con l'Unione Regionale anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed
integrati.
5. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la
realizzazione dello sportello unico per le attività produttive.
6. Al di fuori delle convenzioni stipulate nell'ambito delle competenze di supporto e
promozione degli interessi generali delle imprese, la Camera di Commercio svolge ogni
attività utile a garantire la piena funzionalità degli sportelli unici per le attività
produttive dei comuni della circoscrizione.
ARTICOLO 34
Funzioni di regolazione
1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e
terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito
dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio esercita le funzioni di cui all'art. 2 della L. 580, previa
adozione dei relativi regolamenti.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio
assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.
ARTICOLO 35
Commissioni arbitrali e conciliative
1. La Camera di Commercio costituisce la Commissione arbitrale e la Commissione
conciliativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori
ed utenti. Può, in alternativa, aderire ad un Consorzio eventualmente promosso
dall'Unione Regionale con altra od altre Camere per la costituzione delle stesse
Commissioni arbitrale e conciliativa.
2. La costituzione degli organi di cui al precedente comma è deliberata, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Statuto, sulla base di apposito regolamento che ne
disciplina modalità di funzionamento ed organizzazione.
ARTICOLO 36
Ulteriori funzioni regolative e giustiziali
1. La Camera di Commercio stabilisce con proprio regolamento le modalità di
svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti-tipo tra imprese,
loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle
transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi
relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; la promozione
dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.
2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta Camerale che ne informa
tempestivamente il Consiglio Camerale per il tramite del Presidente.
ARTICOLO 37
Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica
1. La Giunta Camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela
del consumatore e della fede pubblica che svolge l'attività di controllo di conformità
dei prodotti e degli strumenti di misura di cui all'art.20 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta Camerale
dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.
ARTICOLO 38
Disciplina del procedimento amministrativo
1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità,
imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto con regolamento della Giunta
Camerale vengono stabiliti - ai sensi e per gli effetti della L.241 del 1990 e successive
modifiche ed integrazioni - i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative
responsabili dei procedimenti nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ove già esistenti, saranno aggiornati
entro il termine sopraindicato.
3. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il
Presidente indica specificatamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con
riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione
amministrativa.
ARTICOLO 39
Relazioni con l'utenza
Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso, in conformità alla
tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile,
in base al regolamento di organizzazione.
ARTICOLO 40
Qualità dei servizi - Carta dei servizi
La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la
qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori utilizzando, a tal
fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio,
la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

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