Statuto - Titolo V
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE
IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI
ARTICOLO 47
Istituti di partecipazione
La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza,
promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante
strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività ed i servizi di competenza
camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite
dallo Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.
ARTICOLO 48
Istanze e proposte
1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro
associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono
proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari
formalità.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il
termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi
competenti.
3. Il Segretario Generale provvede alla raccolta delle istanze e proposte presentate
inserendo in apposito registro gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti
adottati.
ARTICOLO 49
Consulte
Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di
Commercio istituisce Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei
lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di
provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.
ARTICOLO 50
Diritto di informazione
La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori
ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e
mediante la pubblicazione di un notiziario periodico di illustrazione dell'attività
camerale, secondo le previsioni di cui al regolamento dei procedimenti e del diritto di
accesso.
ARTICOLO 51
Bollettino camerale
La Camera di Commercio provvede a dare la massima diffusione dell'organizzazione e
dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, anche in via informatica, del
bollettino camerale.
ARTICOLO 52
Regolamento degli istituti di partecipazione
La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti
di partecipazione è stabilita dal regolamento deliberato dal Consiglio Camerale.

Questa pagina è stata utile?