Statuto Logistica Toscana
LOGISTICA TOSCANA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Statuto
TITOLO I
ART. 1
(Denominazione sociale - Sede)
E' costituita una società consortile sotto forma di società a responsabilità
limitata avente la denominazione sociale di Logistica Toscana, società consortile a
responsabilità limitata. La società consortile ha sede in Firenze in via della Scala,
85.
ART. 2
(Oggetto sociale)
La società ha finalità consortili, mutualistiche e non di lucro. Scopo sociale è lo
studio, la promozione e lo sviluppo della logistica attraverso, a titolo esemplificativo:
- Attività finalizzate a favorire l'incontro tra domanda e offerta di servizi di
logistica, con specifico riferimento alla domanda espressa dal sistema produttivo
regionale ed all'offerta logistica portuale, aeroportuale, interportuale e delle altre
strutture di natura privata e pubblica della Toscana operanti nello stesso settore;
- Iniziative volte a favorire la costruzione di un sistema di relazioni funzionali fra i
porti, gli aeroporti e gli interporti regionali per attrarre nuovi flussi di traffico e
accrescere la competitività delle imprese che in Toscana operano nel settore;
- Studi e ricerche in materia di offerta e di domanda di servizi di logistica. Attività
di formazione, trasferimento e divulgazione delle conoscenze anche attraverso convegni e
seminari;
- Sviluppo di programmi interdisciplinari anche attinenti l'organizzazione territoriale
dei servizi e la mobilità delle merci nelle aree metropolitane;
- Raccolta e gestione dati inerenti la domanda e l'offerta di logistica;
- Realizzazione di una rete informatica regionale e sovraregionale finalizzata a collegare
domanda e offerta di logistica;
- Progetti di fattibilità economica e finanziaria d'impresa, di settore e di area;
La Società potrà compiere tutte le operazioni e svolgimento di tutte le attività
economiche, commerciali, finanziarie, creditizie, ivi compreso il rilascio di fidejussioni
e garanzie, mobiliari, immobiliari, tecnoscientifiche e promozionali individuati come
necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale . Eventuali finanziamenti richiesti
dalla società ai soci ed a questa concessi in proporzione alle quote possedute si
intenderanno a tutti gli effetti, sia civilistici che fiscali, infruttiferi di interessi o
compensi di qualsiasi natura, senza che ciò costituisca raccolta di pubblico risparmio di
cui alle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio.
ART. 3
(Divieto di distribuzione degli utili)
E' vietata la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, ai consorziati.
ART. 4
(Durata della società)
La durata della società consortile è fissata fino al 31/12/2030. La società potrà
essere anche anticipatamente sciolta dall'Assemblea straordinaria.
TITOLO II
ART. 5
(Requisiti dei soci)
I soci sono persone giuridiche, enti, società o associazioni che abbiano interesse
diretto o indiretto allo sviluppo e al miglioramento dei servizi di logistica in Toscana.
ART. 6
(Obblighi dei soci)
Oltre alle quote di conferimento i soci sono tenuti al versamento dei contributi annui,
di volta in volta deliberati dall'assemblea ordinaria sulla base di una Relazione sulle
attività previste predisposta dal Consiglio di Amministrazione di accompagnamento al
Bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il socio è altresì obbligato a:
- trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questo
richieste ed attinenti agli scopi sociali;
- rimborsare le spese sostenute dalla società consortile a richiesta del socio stesso e
per suo conto, risarcire i danni e le perdite subite dalla società medesima e ad esso
imputabili;
- osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli
interessi della società consortile.
ART. 7
(Esclusione e recesso del socio)
Il socio potrà essere escluso dalla società consortile per i seguenti motivi:
- divenga privo anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione alla società consortile;
- non esegua il pagamento della quota nel termine prescritto, o non versi il contributo di
cui al precedente art. 6, 1° comma entro il 28/02 di ogni anno;
- abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente
statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della società
consortile o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.
Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea
dei soci a maggioranza assoluta non computando nel numero di questi il socio da escludere,
ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data dell'invio della comunicazione al socio
escluso per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine di trenta
giorni a pena di decadenza il socio escluso può fare opposizione davanti al collegio
arbitrale. Il socio può recedere dalla società consortile, con un preavviso di almeno
sei mesi, rispetto alla data del 31 dicembre. La richiesta di recesso non solleva il socio
dall'adempimento delle obbligazioni relative all'anno in corso. Il socio escluso o
receduto ha diritto al rimborso delle sole quote di partecipazione, al valore nominale,
determinate in base allo Stato Patrimoniale della Società al 31 (trentuno) dicembre
dell'esercizio in cui avviene il recesso o l'esclusione. Il pagamento avverrà entro 6
(sei) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio di riferimento sopra indicato. A titolo
di risarcimento di danno il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisizione
gratuita della partecipazione del socio escluso a beneficio del patrimonio sociale.
TITOLO III
ART. 8
(Capitale sociale)
Il capitale sociale è di 100.000. Il capitale sociale è diviso in quote che
possono essere differente importo, ma non inferiore ad 1 (uno) Euro.
ART. 9
(Cessione delle quote)
Le quote possono essere trasferite con effetto verso la società soltanto se la
cessione è autorizzata dall'Assemblea, con delibera presa con il voto favorevole di 2/3
dei suoi componenti da adottarsi entro tre mesi dal giorno in cui è pervenuta la
richiesta che deve indicare il numero delle quote da trasferire, il prezzo ed i termini di
pagamento. Qualora l'Assemblea rifiuti il consenso al consenso del trasferimento, deve
indicare nella stessa delibera altro soggetto disposto all'acquisto delle quote, in
sostituzione di quello non gradito.
ART.10
(Esercizio sociale - Bilancio Preventivo e Consuntivo)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni
esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo ai sensi di legge.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini di legge dalla
chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine gli
amministratori provvedano al deposito del bilancio approvato dall'assemblea. Entro il 30
novembre di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio
successivo.
TITOLO IV
ART.11
(Organi della società)
Sono organi della società:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale se istituito
ART. 12
(Assemblea dei soci)
L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in
conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci. L'assemblea è
convocata presso la sede della società o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di
tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, o negli altri casi
previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire con raccomandata, almeno
otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione deve
essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la
prima e per la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. In mancanza delle
formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente Costituita quando è rappresentato
l'intero capitale sociale, e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del
collegio sindacale , se istituito. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti
può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In
caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea stessa elegge il proprio presidente. Il
Presidente dell'assemblea nominerà un segretario il quale provvederà a redigere il
verbale, a meno che il verbale non vada redatto ai sensi di legge da un notaio.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo d'esercizio e quello preventivo;
- nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale,
determinandone il compenso;
- impartisce le direttive generali di azione della società;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua
competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dagli
amministratori. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno
entro i termini indicati al precedente art. 10. L'assemblea è validamente costituita con
la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Se i
soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il capitale indicato nel comma
precedente, l'assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita con la
presenza, anche tramite rappresentante, di tanti soci che rappresentino almeno un terzo
del capitale sociale. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a
maggioranza dei presenti.
ART.14
(Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla
nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto
espressamente alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge. L'assemblea
straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale
ART.15
(Rappresentanza nell'assemblea)
Il socio può farsi rappresentare in caso di impedimento con delega scritta da
conservarsi da parte della società. Nessuno può rappresentare più di due soci
ART.16
(Consiglio d'Amministrazione)
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 8
amministratori nominati dall'Assemblea e scelti tra persone preferibilmente esperte nei
seguenti settori: produzione di beni, trasporto, distribuzione, mobilità urbana,
infrastrutture materiali e immateriali Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile esclusi quelli che per
legge o statuto sono demandati all'assemblea. Il Consiglio nomina il Presidente e, su sua
proposta, un consigliere delegato, conferendo agli stessi i rispettivi poteri,
specificandone le attribuzioni ed i corrispettivi. Il Consiglio può delegare al
Presidente tutti o parte dei propri poteri ad eccezione di quelli che per legge o per
statuto sono demandati espressamente al consiglio di amministrazione Provvede ad ogni atto
relativo al personale della società e, in particolare nomina l'eventuale direttore
generale fissandone i poteri. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove
tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da
oltre la metà dei suoi membri. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con
lettera inviata cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno un
giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere. In mancanza delle formalità di
convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri
in carica e del Collegio sindacale, se istituito. Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti oltre al Presidente,
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del
Presidente. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso
dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell'art.
2386 C.C. Gli amministratori possono percepire compensi, il cui importo è determinato
dall'assemblea.
ART. 17
(Presidente)
Il Presidente della società e del consiglio di amministrazione è nominato da
quest'ultimo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente:
- Convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione;
- Dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi
della società;
- Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal consiglio di
amministrazione;
- Vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
- Accerta che si operi in conformità degli interessi della società consortile. In caso
di assenza o impedimento del Presidente, provvede il consigliere delegato, ovvero il
consigliere più anziano.
ART. 18
(Rappresentanza della Società- Firma sociale)
Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai
terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed
amministrative per ogni grado di giudizio.
ART. 19
(Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, se istituito, si compone di tre membri effettivi e di due
supplenti eletti dall'assemblea. Il Presidente del collegio è eletto dall'assemblea. I
sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
TITOLO V
ART. 20
(Enti sostenitori)
Gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività consortile della
società per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta
e previa delibera del consiglio di amministrazione, in un apposito albo tenuto dalla
società. Gli iscritti assumono l'obbligo di versare annualmente un contributo determinato
dall'assemblea, d'intesa con l'ente sostenitore. Gli Enti sostenitori partecipano al
finanziamento dei progetti che vengono individuati nel programma di attività consortile,
in base alle percentuali che saranno definite nell'atto di adesione, nella misura non
inferiore al 10%, in relazione al valore del progetto e comunque in misura non inferiore a
6.000 euro. Gli enti sostenitori possono chiedere la cancellazione dall'albo in ogni
momento. La società può provvedere alla cancellazione di sua iniziativa su delibera
dell'assemblea. La cancellazione dall'albo comporta la cessazione di ogni obbligo verso la
società.
Art. 21
(servizi a terzi)
Soggetti pubblici o privati possono chiedere alla società l'erogazione dei servizi
previsti art. 2 dello statuto. In tale caso i richiedenti sono tenuti al pagamento delle
relative spese, in misura pari al costo del servizio erogato, salvo diversa decisione del
Consiglio d'Amministrazione, che valuterà di volta in volta le singole circostanze.
TITOLO VI
ART. 22
(Scioglimento della società)
In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede alla nomina
di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri. Il patrimonio
sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso
delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto con deliberazione dell'assemblea dei
soci ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a
quelli della società.
ART. 23
(Regolamento interno)
Qualora necessario od opportuno l'assemblea approva un regolamento interno per
l'applicazione del presente statuto al fine di assicurare il miglior funzionamento della
società consortile.
ART. 24
(Componimento delle controversie)
Qualsiasi controversia tra i soci tra loro o tra i soci e la società, relativa alla
interpretazione o applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e del relativo
regolamento, è decisa da un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo, che assume la funzione di Presidente, dagli altri
arbitri così nominati, ovvero in caso di disaccordo, dalla Camera arbitrale presso la
CCIAA di Firenze, a meno che la controversia non coinvolga quella Camera. In quel caso
provvede alla nomina la Camera arbitrale operante presso la CCIAA più vicina.
ART. 25
(Norme di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice
Civile vigenti in materia.

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