Ambiente - SISTRI, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

NEWS IMPORTANTE:


Pubblicato sulla G.U n. 92 del 19 aprile 2013 il D.M. 20 marzo 2013 che riavvia progressivamente il SISTRI

Il D.M. contiene le seguenti indicazioni:

1) partenza del SISTRI il 1 ottobre 2013 per i seguenti soggetti:

• produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti

• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

• i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

• i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

• le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;

• nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

• nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

Questi soggetti devono procedere autonomamente alla verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse e all'eventuale aggiornamento e riallineamento tra il 30 aprile e il 30 settembre 2013.

2) partenza al 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti, tra i quali

• le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti.

• le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti;

• i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Questi soggetti devono procedere autonomamente alla verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse e all'eventuale aggiornamento e riallineamento tra il 3 settembre 2013 e il 28 febbraio 2013.

Il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI è sospeso per l'anno 2013 per gli enti e le imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

 

D.M. 20 marzo 2013


Nuova proroga per l'avvio del SISTRI al 30 giugno 2012


Con la conversione in legge del D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,  c.d. Decreto Milleproroghe, l’art. 13 del suddetto decreto è stato modificato prevedendo uno slittamento ulteriore dell’avvio del sistema fino al 30 giugno 2012 per i produttori medio grandi e i gestori di rifiuti.

Lo slittamento riguarda anche i piccoli produttori di rifiuti pericolosi che non abbiano più di 10 dipendenti,  per i quali la data di avvio dovrà essere stabilita da un ulteriore Decreto e, comunque, non potrà essere anteriore al 30 giugno 2012.

Rimane infine confermata la proroga fino al 2 luglio 2012 del regime di esonero dall’iscrizione al SISTRI previsto dall’art. 39, comma 9, del decreto legislativo n.205/2010, per le imprese agricole che conferiscono fino a 100 kg all’anno di propri rifiuti a circuiti organizzati di raccolta

 

 


 

 

La legge 14 settembre 2011 n.148, pubblicata sulla G.U. n.216 del 16/09/2011,  recante "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 13 agosto 2011 n.138", ripristina pienamente il sistema informatico di tracciabilita' dei rifiuti, Sistri, modificando l'articolo 6 del provvedimento approvato ad agosto.

Il termine per l'entrata in operatività' del SISTRI è prorogato al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti tenuti all'utilizzo del sistema.

Unica eccezione è relativa ai produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti per i quali la legge 106 del 12 luglio 2011 prevede  che la data di entrata in vigore,  che comunque non poteva essere anteriore al 1 giugno 2012, venga fissata tramite un ulteriore Decreto.
La legge 14 settembre 2011 stabilisce inoltre che:

  • al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire l'entrata in operatività' del sistema nonché garantire l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al Sistri il Ministero dell'Ambiente assicura, attraverso il concessionario Sistri, sino al 15 dicembre la verifica delle componenti software e hardware anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste. A tal fine sono previsti test del funzionamento, da organizzare in collaborazione con le associazioni di categoria.
  • con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, da emanare entro 90 giorni, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali, in assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate ai fini del Sistri le procedure previste per i rifiuti non pericolosi.


A seguito dell'entrata in vigore del decreto, la Camera di Commercio ha ripreso le attività di consegna dei dispositivi USB.

 

Resta confermata la procedura di iscrizione da effettuarsi direttamente a SISTRI secondo le seguenti modalità: on line,  collegandosi al sito http://www.sistri.it (il modulo di iscrizione potrà essere inviato a Sistri anche tramite posta elettronica all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it); via fax al n. verde 800 05 08 63; per telefono al n. verde 800 00 38 36. Il SISTRI mette a disposizione sul proprio sito www.sistri.it le istruzioni e il materiale informativo.

In caso di apertura di una nuova unità locale o di variazione del processo produttivo che rendono obbligatoria l’iscrizione di un’unità locale precedentemente non soggetta a iscrizione, sarà necessario iscrivere la stessa al SISTRI prima di dare avvio alle nuove attività. In pratica, ove si manifestasse la necessità di variazione di dati aziendali, andrà contattato il SISTRI al n. verde 800 05 08 63 o accedendo all’applicazione “Gestione Aziende” (disponibile a breve) nell’area autenticata dell’utente del portale www.sistri.it

L’iscrizione è soggetta ad un contributo annuale, riferito all’anno di competenza, dovuto per ogni unità locale e per ciascun dispositivo USB richiesto, ogni veicolo e differenziato a seconda dell’attività di gestione dei rifiuti svolta, della tipologia e del quantitativo di rifiuti trattati (vedi art. 7,comma quarto e Allegato II del D.M. 18.02.2011).

Il contributo deve essere pagato al momento dell’iscrizione a SISTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno. Per il 2011 si registra un disallineamento temporale tra il pagamento da effettuarsi entro il 30 aprile e l’entrata in vigore del Testo Unico dell’11 maggio. Tuttavia le sanzioni decorreranno dal 1° giugno 2011 e quindi non saranno applicate ai pagamenti effettuati entro il 31 maggio 2011, termine del periodo transitorio.

 

I Dispositivi USB per l’accesso in sicurezza al SISTRI

A seguito dell’ iscrizione a Sistri saranno consegnati in comodato d’uso ai soggetti operatori interessati, i dispositivi per l’accesso in sicurezza al Sistema denominati Dispositivi USB idonei a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.

E’ necessario che ogni operatore disponga di dispositivo USB sia per la sede legale dell’impresa, semprechè produca e/o gestisca rifiuti, sia per ciascuna unità locale dell’impresa, nella quale esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti, e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ogni unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto rifiuti l’operatore deve dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell’impresa, e di un dispositivo per ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come Delegati per le procedure Sistri. Per “Delegato” si intende il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema e il certificato per la firma elettronica. Qualora l’impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione al Sistri alcun Delegato, le credenziali di accesso e il certificato per la firma elettronica sono attribuiti al rappresentante legale dell’impresa. I certificati elettronici contenuti in ogni dispositivo USB consentono l’identificazione univoca delle persone associate (rappresentante legale e/o delegato) e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005.

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 18.02.2011 resta confermato l’affidamento alle Camere di Commercio della consegna dei Dispositivi USB agli operatori iscritti al Sistri. La consegna avverrà presso la sede della Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la sede legale dell’operatore. Nel caso in cui quest’ultimo abbia anche una o più unità locali, la consegna avverrà presso la sede della Camera di Commercio ove è ubicata ciascuna unità locale.

Per i soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori la consegna dei dispositivi USB verrà effettuata dalle Sezioni regionali dell’Albo presso le Camere di Commercio capoluogo di Regione.

Per la consegna dei dispositivi la Camere di Commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle Associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale e le loro articolazioni territoriali, o delle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.

La Camera di Commercio di Livorno ha sottoscritto le convenzioni con le seguenti Associazioni:

API Livorno - Ass. Piccole e Medie Imprese di Livorno convenzione stipulata il 26.3.2010

C.N.A. Associazione Provinciale di Livorno convenzione stipulata il 26.3.2010

Casartigiani di Pisa convenzione stipulata il 30.3.2010

Confartigianato Imprese di Livorno convenzione stipulata il 16.4.2010

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Livorno convenzione stipulata il 23.4.2010

Confindustria Livorno convenzione stipulata il 25.3.2010

 

Procedura di consegna dei dispositivi USB da parte della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Livorno provvederà preliminarmente a contattare direttamente le imprese interessate già iscritte a SISTRI inviando una Email con la quale saranno comunicati:

  1. la data e la fascia oraria per il ritiro del o dei Dispositivi;
  2. i documenti da consegnare;
  3. l’ammontare dei diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio di Livorno (l’importo è stata fissato, con D.M. 17 giugno 2010,  in 16,00 euro per il rilascio di un dispositivo USB per ogni unità locale; se una unità locale richiede contemporaneamente più dispositivi - nei casi previsti sa Sistri - ai dispositivi successivi al primo si applica un diritto aggiuntivo di 6,00 euro)

 

E’ importante che i recapiti comunicati in sede di iscrizione al SISTRI siano stati correttamente inseriti nel campo “persona di riferimento”

Se l’impresa/operatore al momento dell’iscrizione a SISTRI o con delega successiva, ha chiesto di effettuare il ritiro del dispositivo presso una Associazione convenzionata con la Camera di Commercio di Livorno, sarà contattata direttamente alla Associazione.

Il ritiro dei Dispositivi USB deve essere effettuato dal Rappresentante Legale dell’Operatore. Eventualmente il Rappresentante Legale dell’Operatore potrà delegare al ritiro un proprio incaricato che dovrà presentarsi munito del proprio documento di riconoscimento e della delega in carta semplice firmata dal Rappresentante Legale per il ritiro, secondo il formato disponibile anche sul sito www.sistri.it alla sezione “Aggiornamento sezione documenti”.

Per ottenere i dispositivi occorrerà presentare le seguente documentazione:

  1. copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI per ciascuna unità locale contenente l’indicazione del numero di pratica, del codice fiscale e della causale di versamento;
  2. (nel caso di ritiro da parte di persona diversa dal legale rappresentante) delega in carta semplice firmata del legale rappresentante;
  3. dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l’autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall’espletamento delle procedure di controllo con il Registro delle Imprese (questo documento viene inviato alle imprese da Sistri al momento dell’iscrizione) ;
  4. dichiarazione di impegno all’uso corretto e alla custodia dei Dispositivi USB;
  5. fotocopia di un documento di identità del rappresentante legale dell’azienda in corso di validità;
  6. fotocopia del/i documento/i di identità del/i delegato/i, qualora siano stati individuati uno o più delegati, in corso di validità;
  7. attestazione del versamento sul c/c postale 217570 dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio di Livorno (16,00 euro per il rilascio di un dispositivo USB per ogni unità locale; se una unità locale richiede contemporaneamente più dispositivi - nei casi previsti sa Sistri - ai dispositivi successivi al primo si applica un diritto aggiuntivo di 6,00 euro).
  8. (ove prevista) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l’autocertificazione per unità locali non presenti nel Registro delle Imprese
  9. Dichiarazione di presa visione della normativa sul trattamento dei dati personali (se non contenuta del documento di cui al n. 3)

 

In caso di verifica positiva dei documentazione presentata, l’addetto della Camera di Commercio consegna al soggetto incaricato del ritiro un plico contenente:

-       il/i dispositivo/i USB già personalizzato/i;

-       la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, della password di sblocco del/i dispositivi USB, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo.

 

Procedura di restituzione dei dispositivi USB

In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei Dispositivi USB ed in ogni caso in cui si verifica l’estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ovvero in caso di cancellazione o fusione di società, ovvero in caso di chiusura dell’unità locale e nei casi di cessione dell’azienda o di un ramo di essa, avente ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei Dispositivi USB, gli operatori devono comunicare via telefax a SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell’evento al Registro delle Imprese competente per territorio, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione dei Dispositivi USB rispettando la seguente modalità:

dopo aver comunicato a Sistri l’evento di cui sopra contattando il n. verde 800 00  38 36, oppure accedendo all’applicazione “Gestione Aziende” nell’area autenticata del portale www.sistri.it che Sistri renderà disponibile a breve, a seguito di verifica con il Registro delle Imprese, il Dispositivo USB sarà disattivato. L’impresa dovrà comunque inviare il Dispositivo USB, a mezzo posta raccomandata a.r., a Sistri – Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 ROMA.

Le Camere di Commercio non sono tenute al ritiro dei Dispositivi USB.

 

Responsabile Area Regolazione del Mercato: Dr. Alessandro Bartoli – tel. 0586-231265
Ufficio Ambiente Camera di Commercio di Livorno ambiente@li.camcom.it

Responsabile: Dr.ssa Annalaura Mazzei – tel. 0586-231223

Segreteria gestione appuntamenti e rilascio dispositivi: 0586-231281/289/282

Fax 0586-231229

 


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