COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

L’obiettivo principale della legislazione sulla compatibilità elettromagnetica è quello di assicurare che apparecchiature che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, rispondano ad un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica. Questo significa:
- assicurare che le perturbazioni elettromagnetiche prodotte dalle apparecchiature non pregiudichino il corretto funzionamento di altri apparecchi;
- garantire che le apparecchiature abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca alle perturbazioni elettromagnetiche per consentire loro di funzionare come previsto.
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
Normative comunitarie
DIRETTIVA 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE.
DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Normative nazionali
D.Lgs. 6/11/2007 n. 194 - Attuazione della Direttiva 2004/108/CEconcernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE.
ESCLUSIONI
Sono escluse dall’ambito di applicazione della legislazione sulla compatibilità elettromagnetica le seguenti categorie di prodotti:
- le apparecchiature radio e i terminali di telecomunicazioni oggetto del D.Lgs. 269/2001, di recepimento della Direttiva 1999/5/CE;
- prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze di cui al Regolamento 1592/2002/CE, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce una Agenzia europea per la sicurezza aerea;
- le apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della Costituzione e della Convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio; a tale fine, i kit di componenti assemblati da radioamatori per proprio uso e le apparecchiature commerciali modificate per proprio uso da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio;
- gli apparecchi e gli impianti fissi, costruiti per usi militari.
DEFINIZIONI
Ai fini del D.Lgs. 6/11/2007 n. 194, s'intende per:
a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
- i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
- gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito.
La normativa della EMC è complementare alla disciplina della direttiva Bassa Tensione. Pertanto, i prodotti che costituiscono oggetto prevalente della vigilanza, in ragione dell’entità del rischio che essi pongono nonché dell’esistenza delle norme tecniche armonizzate, sono i seguenti:
APPARECCHI PER L’ILLUMINAZIONE
- Apparecchi fissi
- Apparecchi mobili
- Luminarie e catene luminose
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
- Ferri da stiro
- Tostapane
- Mixer/robot da cucina/frullatori/sbattitori
- Bollitori elettrici elettromagnetica
- Stufe elettriche
ELETTROUTENSILI NON PROFESSIONALI
- Trapani e avvitatori non professionali
- Seghetti non professionali
APPARECCHIATURE PER ESTETICA
- Asciugacapelli
- Arricciacapelli e piastra per capelli
OBBLIGHI DEI FABBRICANTI
Solo le apparecchiature conformi ai requisiti di compatibilità elettromagnetica e alle norme vigenti possono circolare liberamente nel mercato unico comunitario.
MARCATURA CE
La marcatura CE prevista dall’art. 10 del D. Lgs. 194/2007 deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sull’apparecchio o sulla targhetta identificativa, previa predisposizione del fascicolo tecnico di cui all’allegato IV del D. Lgs. 194/2007. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo consentono, la marcatura deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento.
Con l’apposizione della marcatura CE, il fabbricante dichiara la conformità dei prodotti immessi in commercio; non é richiesto dalla normativa l’intervento obbligatorio di Organismi Notificati prima dell’immissione in commercio dei prodotti.
La marcatura CE deve essere conforme al simbolo grafico di cui all’All. V del D. Lgs. 194/2007.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E DOCUMENTAZIONE TECNICA
La documentazione redatta dal fabbricante deve dare evidenza della conformità dei prodotti ed è costituita dalla dichiarazione di conformità e dalla documentazione tecnica.
Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l’importatore hanno l’obbligo di conservare tali documenti per 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di installazione dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione.
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità di cui all’All. IV, comma 2 del D.Lgs. 194/2007, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- un riferimento specifico alla Direttiva 2004/108/CE;
- l'identificazione dell'apparecchio cui si riferisce, ai sensi dell'Art. 11 comma 1 D.Lgs. 194/2007;
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante autorizzato nella Comunità;
- un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui è dichiarata la conformità, per assicurare la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della Direttiva 2004/108/CE;
- la data della dichiarazione;
- le generalità e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.
In relazione alla documentazione tecnica, deve contenere le informazioni di cui all’All. IV, comma 1 del D.Lgs. 194/2007, e precisamente:
- una descrizione generale dell'apparecchio;
- documentazione attestante la conformità alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte;
- quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 2004/108/CE, con una descrizione della valutazione della compatibilità elettromagnetica di cui all'All. II, punto 1, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, etc.;
- una dichiarazione dell'Organismo Notificato, se è stata seguita la procedura di cui all'All. III.
Norme armonizzate.
Si riportano alcune delle principali norme armonizzate che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità alle apparecchiature soggette a requisiti di compatibilità elettromagnetica:
EN 55014-1 - Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari — Parte 1: Emissione
EN 55014-2 - Compatibilità elettromagnetica - Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari — Parte 1: Immunità
EN 55015 - Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi.
EN 55022 - Apparecchi per la tecnologia dell'informazione — Caratteristiche di radiodisturbo — Limiti e metodi di misura.
EN 55024 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Caratteristiche di immunità — Limiti e metodi di misura.
EN 61547 - Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità EMC.
LA VIGILANZA
L’attività di vigilanza è svolta dalle autorità competenti, tra cui le Camere di Commercio, su produttori, importatori e distributori attraverso controlli casuali e senza preavviso e ha lo scopo di:
- verificare la conformità delle apparecchiature soggette a requisiti di compatibilità elettromagnetica immesse sul mercato italiano;
- intervenire nel caso di apparecchiature non conformi.
I controlli possono essere:
- visivi/formali;
- documentali;
- fisici (prelievo e analisi di campioni).
VIOLAZIONI E SANZIONI
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla normativa specifica di settore. Solo per gli aspetti non coperti dalle normative di settore vengono applicate le sanzioni previste dall’art. 112 D.Lgs. 6/9/2005 n. 206.

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