Prodotti tessili


E’ stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’UE il Regolamento del 27 settembre 2011 n. 1007 (link) relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Il nuovo Regolamento, che entra in vigore l’8 maggio 2012, abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE.
I prodotti tessili conformi alla previgente direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.
NORMATIVA PREVIGENTE all'8 maggio 2012 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento n. 1007/2001)
Il Regolamento UE 1007/2011 introduce alcune novità alla legislazione previgente in materia di etichettatura :
- Obbligo di indicare in etichetta la presenza nei prodotti tessili di parti non tessili di origine animale.
Tale presenza è indicata con la frase “Contiene parti non tessili di origine animale”. Tale frase va indicata sull’etichetta o contrassegno del prodotto al momento della loro immissione sul mercato con la finalità di informare il consumatore dandogli la possibilità di operare scelte consapevoli.
- Abolizione dell’indicazione “almeno 85%” o “minimo 85%”.
Tali indicazioni, che in base alla disciplina previgente potevano essere utilizzate nel caso un capo fosse composto da una o più fibre di cui una rappresentante almeno l’85% in peso, vengono modificate nel senso che ora è fatto obbligo di specificare la percentuale di presenza di tutte le fibre contenute nel capo, pur mantenendo le tolleranze già previste.
- Possibilità di utilizzare la dicitura “altre fibre”.
Qualora una fibra rappresenti fino al 5% del peso totale del prodotto tessile oppure più fibre rappresentino collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile e non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione è possibile utilizzare la dicitura “altre fibre”.
Tutti i prodotti tessili (e assimilati) immessi sul mercato devono essere etichettati, contrassegnati e/o accompagnati da documenti commerciali in conformità al nuovo Regolamento.
Esclusioni
Non devono sottostare all’applicazione del Regolamento i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso ed i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.
I prodotti tessili immessi sul mercato a decorrere dall’8 maggio 2012 devono riportare etichette conformi al Regolamento UE 1007/2011. Solo i prodotti tessili immessi sul mercato prima di tale data e con etichettatura conforme alla legislazione precedente, possono continuare ad essere commercializzati fino al 9/11/2014.

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