Sicurezza generale dei prodotti Quadro normativo


Si precisa che le schede contengono indicazioni di carattere generale e pertanto per un’esaustiva informazione è consigliato la lettura della normativa in versione integrale

DIRETTIVE SETTORIALI (giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, prodotti tessili e calzature, ecc) comportano l’OBBLIGO SPECIFICO DI MARCATURA CE

Download documento PDF CODICE DEL CONSUMO – D.Lgs. 206/2005
recepisce la Direttiva 2001/95/CE, ha competenza RESIDUALE: applicabile per tutti i prodotti non rientranti nelle direttive specifiche di settore ed in ogni caso per gli aspetti di sicurezza non coperti da queste ultime.
E’ applicabile ai prodotti “residuali” sui quali NON deve essere apposta la marcatura CE

Download documento PDF REGOLAMENTO COMUNITARIO 765/2008 del 9 luglio 2008, in vigore dal 1° gennaio 2010, disciplina la vigilanza sui prodotti che entrano nel mercato comunitario dai paesi terzi e prevede che gli Stati membri elaborino programmi di vigilanza. Ha competenza residuale: si applica ai prodotti oggetto di direttive settoriali laddove queste ultime non contengano disposizioni specifiche aventi il medesimo obiettivo.

Download documento PDF DECISIONE N. 768/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio fornisce le definizioni degli operatori economici e ne individua gli obblighi.

LA MARCATURA CE


LA MARCATURA CE E’ APPOSTA SOLO SU PRODOTTI PER I QUALI LA SUA APPOSIZIONE E’ PREVISTA DA SPECIFICA NORMATIVA COMUNITARIA DI ARMONIZZAZIONE E NON E’ APPOSTA SU ALTRI PRODOTTI.
La marcatura CE può essere apposta dal fabbricante o dal suo mandatario ed attesta la conformità di un prodotto alla normativa comunitaria di armonizzazione.
Può essere apposta anche dall’importatore o distributore che appone il proprio nome o marchio o modifica il prodotto.
Con l’apposizione della marcatura CE il soggetto accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria .
La marcatura CE è l’UNICA che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni normative.
In caso di ridimensionamento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui all’allegato II del Regolamento 765/2008. In mancanza di disposizioni legislative specifiche che impongano dimensioni precise, la marcatura ha un’altezza minima di 5 mm.

marcatura ce

E’ vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.

DEFINIZIONI

Messa a disposizione sul mercato: fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario a titolo oneroso o gratuito.
Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
Specificazione tecnica: documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto deve soddisfare.
Norma armonizzata: norma tecnica adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione, pubblicata sulla GUCE, la cui applicazione fa presumere la conformità del prodotto.
Valutazione di conformità: processo che dimostra se le prescrizioni specifiche del prodotto sono rispettate o meno.
Dichiarazione CE di conformità: dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del fabbricante che attesta il rispetto delle prescrizioni normative.

OBBLIGHI DEI FABBRICANTI O PRODUTTORI

Possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, il fabbricante esegue o fa eseguire la procedura completa di valutazione della conformità del prodotto.
Redige la dichiarazione CE di conformità ed appone la Marcatura CE.
La documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità deve essere conservata dal fabbricante per il tempo stabilito dalla normativa di settore a far data dall’immissione del prodotto sul mercato.
Il fabbricante accompagna il prodotto con istruzioni ed informazioni sulla sicurezza, redatti in lingua italiana.
Il fabbricante indica sul prodotto, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento accompagnatorio del prodotto stesso, il proprio nome, la sua denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo.

OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI

Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti conformi.
Pertanto, prima dell’immissione, si assicurano che il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità, che abbia predisposto la documentazione tecnica e che il marchio di conformità prescritti siano stati apposti sul prodotto.
Si assicurano altresì che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni ed informazioni sulla sicurezza redatti in lingua italiana.
L’importatore indica sul prodotto, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento accompagnatorio del prodotto stesso, il proprio nome, la sua denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo.
Se ritiene che un prodotto non sia conforme non lo immette sul mercato finché non è stata dichiarata la conformità. Se un prodotto presenta fattori di rischio informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.


OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

Il distributore verifica che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
Controlla inoltre che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto i propri dati identificativi sul prodotto, così da garantirne la tracciabilità.
Se ritiene che un prodotto non sia conforme non lo immette sul mercato finché non è stata dichiarata la conformità. Se un prodotto presenta fattori di rischio informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

CASI IN CUI GLI OBBLIGHI DEI FABBRICANTI SONO APPLICATI AGLI IMPORTATORI ED AI DISTRIBUTORI

L’importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.

Questa pagina è stata utile?
Questa pagina è stata utile?

Coordinate bancarie e postali CCIAA diLivorno Camera di Commercio Livorno