Protesti - Procedimento di cancellazione
L'Ufficio protesti provvede a:
- dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. ed
ii. nonché ad indicare quanto previsto dal Testo Unico sul trattamento dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003);
- verificare la documentazione prodotta dall'interessato. Nel caso di carenza della stessa il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere l'integrazione entro un congruo termine. La richiesta d'integrazione è trasmessa all'indirizzo indicato sull'istanza a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Dirigente competente, presa visione della documentazione agli atti provvede a respingere l'istanza.
- Dare comunicazione della conclusione del procedimento e del relativo esito.
TERMINI
Il procedimento, ai sensi della normativa vigente, deve concludersi entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta con provvedimento motivato del Dirigente competente.
Dal provvedimento l'Ufficio Protesti ha cinque giorni per provvedere alle eventuali cancellazioni accettate.
Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra o a seguito rigetto dell'istanza, il richiedente potrà ricorre al giudice di pace competente per residenza.

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