POSTA CERTIFICATA SOCIETA'
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DELLE SOCIETA’ AL REGISTRO IMPRESE
Si informa che l’art. 37 del D.L. 5/2012 che disponeva la proroga del termine per la
presentazione della domanda di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle
società al registro imprese al 30 giugno 2012 è stato modificato in sede di conversione in
legge 4.4.2012, n. 35.
Dopo il comma 6 dell’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 è stato inserito il comma
6 bis che dispone:
“ L’ufficio registro imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata”.
Guida alla comunicazione della PEC per società già iscritte al registro delle imprese
Istruzioni per la compilazione della posta certificata delle società nel
registro imprese
Procura per comunicazione posta certificata società
Posta certificata per le società con procedure concorsuali

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